Sez. 1, Sentenza n. 1148 del 17/04/1968 (Rv. 332628 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - ESERCIZIO DELLA PRETESA IN BASE A NUOVE RAGIONI DI FATTO E GIURIDICHE - NUOVA AUTORIZZAZIONE - NON NECESSARIA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - ESERCIZIO DELLA PRETESA IN BASE A NUOVE RAGIONI DI FATTO E GIURIDICHE - NUOVA AUTORIZZAZIONE - NON NECESSARIA.*
Se e vero che l'autorizzazione a stare in giudizio deve essere data al curatore del fallimento di volta in volta, non e, peraltro, necessario che nel provvedimento siano specificate tutte le varie possibili istanze da introdurre in causa, ma e sufficiente che siano precisati il contenuto essenziale e l'oggetto principale del giudizio da promuovere. Quando l'autorizzazione del giudice delegato si riferisce all'Esercizio di un mezzo processuale con riferimento ad un risultato, esposto dal curatore, nel contenuto della autorizzazione deve essere considerata inclusa ogni pretesa che possa essere esercitata, attraverso quel mezzo e per il raggiungimento di quel risultato, e non e necessaria una nuova autorizzazione quando, a seguito dell'ulteriore accertamento degli elementi della situazione, si renda necessario esercitare la pretesa, tendente a quel risultato, in base a ragioni, di fatto e giuridiche, diverse da quelle inizialmente previste.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)