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Sez. U, Sentenza n. 551 del 30/01/1985 (Rv. 438748 - 01)

ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIÙ GRAVE DELL'AMMONIMENTO - POTERE DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO - PRESUPPOSTO NECESSARIO E SUFFICIENTE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438748-01

ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIÙ GRAVE DELL'AMMONIMENTO - POTERE DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO - PRESUPPOSTO NECESSARIO E SUFFICIENTE.*

Per il caso in cui venga irrogata al magistrato, in esito a procedimento disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento, il potere del giudice disciplinare di disporre il trasferimento d'ufficio, secondo la previsione dell'art. 21 sesto comma del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, trova presupposto necessario e sufficiente nel riscontro di un'inidoneità del magistrato medesimo a proseguire la sua attività presso l'originaria Sede, senza pregiudizio per il prestigio suo e dell'ordine giudiziario, da valutarsi anche in relazione alla natura dell'illecito ed al tipo di funzioni espletate presso detta Sede.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)