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Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 11/05/1984 (Rv. 434940 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGO PER UN CONIUGE DI TRASFERIRE GRATUITAMENTE ALL'ALTRO DETERMINATI BENI SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGAZIONE DELLA LORO SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE E PER L'INTEGRATIVA REGOLAMENTAZIONE DEL RELATIVO REGIME PATRIMONIALE - CONVENZIONE EX ART. 162 COD. CIV. O CONTRATTO DI DONAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRATTO ATIPICO - SUSSISTENZA - FORMA.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434940-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO DELL'OBBLIGO PER UN CONIUGE DI TRASFERIRE GRATUITAMENTE ALL'ALTRO DETERMINATI BENI SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGAZIONE DELLA LORO SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE E PER L'INTEGRATIVA REGOLAMENTAZIONE DEL RELATIVO REGIME PATRIMONIALE - CONVENZIONE EX ART. 162 COD. CIV. O CONTRATTO DI DONAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRATTO ATIPICO - SUSSISTENZA - FORMA.*

L'atto con cui un coniuge si obbliga a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, successivamente all'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la Forma alla comune disciplina e, quindi, se concernente immobili, validamente stipulabile con scrittura privata, senza necessità di atto pubblico (art. 1350 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)