Sez. 1, Sentenza n. 9034 del 12/09/1997 (Rv. 507888 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - REGIME PATRIMONIALE LEGALE | Coniugi separati di fatto - Atto costitutivo dell'obbligo per un coniuge di trasferire all'altro determinati beni per la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali - Convenzione ex art. 162 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Contratto atipico - Sussistenza - Forma.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - REGIME PATRIMONIALE LEGALE
L'atto interveniente tra i coniugi separati di fatto col quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, un coniuge s'impegna a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)