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Sez. 3, Sentenza n. 56281 del 24/10/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272422 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 269, comma primo, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 - Provvedimenti equipollenti alla autorizzazione nel settore ambientale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272422-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 269, comma 1, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152, la produzione di emissioni in atmosfera in presenza di sola autorizzazione paesaggistica, non potendo questa avere valenza equipollente o sostitutiva del formale atto di autorizzazione ambientale che svolge non solo una funzione abilitativa, cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico. (Nella fattispecie, ai fini della configurabilità del reato, è stato considerato irrilevante che l'impianto produttivo di emissioni in atmosfera fosse dotato di "autorizzazione di compatibilità ambientale" rilasciata dall'ente regionale ai sensi della legge n. 1497 del 1939).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)