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Sez. 3 - , Sentenza n. 11518 del 23/01/2019 Ud. (dep. 15/03/2019) Rv. 276030 - 02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Scarico di acque industriali senza autorizzazione - Integrazione del reato di cui all’art. 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276030-02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di inquinamento idrico, la condotta di apertura e di effettuazione di uno scarico di acque reflue senza l'autorizzazione prevista dall'art. 124 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 integra il reato di cui all'art.137 del medesimo decreto legislativo pur in presenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento, in quanto l'amministrazione non viene comunque posta nelle condizioni di verificare la sussistenza degli stessi e di compiere ogni successiva attività di controllo e di prevenzione rispetto ad una attività potenzialmente pericolosa per l'ambiente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)