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Sez. L, Sentenza n. 759 del 18/02/1977 (Rv. 384356 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCIDENTALI - TERMINE - 'PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONÈ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384356-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCIDENTALI - TERMINE - 'PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONÈ - NOZIONE.*

Per 'prima udienzà, a norma dell'art 343 cod proc civ, deve intendersi l'udienza di comparizione, nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attivita, anche se diretta a predisporre un semplice rinvio, cosicche, solo se l'udienza non si sia affatto tenuta, la parte che in essa non sia comparsa puo ancora proporre appello incidentale. (Conf 4239/75, mass n 378601; (Conf 3310/75, mass n 377437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)