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Sez. 2, Sentenza n. 4239 del 29/12/1975 (Rv. 378601 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - MANCATA ATTIVITA ISTRUTTORIA - IRRILEVANZA - UDIENZA SUCCESSIVA A QUELLA FISSATA - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378601-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - MANCATA ATTIVITA ISTRUTTORIA - IRRILEVANZA - UDIENZA SUCCESSIVA A QUELLA FISSATA - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*

Salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 343 cod proc civ, e inammissibile l'appello incidentale proposto successivamente alla prima udienza, comunque tenuta dall'istruttore, anche se in essa non siano state svolte le attivita istruttorie di cui all'art 350 cod proc civ, ed anche se essa sia stata tenuta in giorno successivo a quello fissato nell'atto di appello, senza che all'appellato, per non essersi egli costituito, sia stata data comunicazione del rinvio. (V 327/73, mass n 362250; 3077/71, mass n 354401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)