Sez. 2, Sentenza n. 13334 del 29/11/1999 (Rv. 531656 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Fotostatiche - Mancato disconoscimento - Conseguenze - Efficacia probatoria della copia - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il disconoscimento della conformità all'originale di un documento acquisito in fotocopia agli atti del giudizio deve aver luogo ad opera della parte che intenda contestarne la utilizzabilità ai fini della decisione, e, perciò, nei termini prescritti dal combinato disposto degli artt. 2719 cod. civ. e 214 - 215 cod. proc. civ. Ove non risulti che tale disconoscimento sia avvenuto in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua acquisizione agli atti del giudizio, deve ritenersene la riconosciuta conformità all'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)