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Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 01/02/2000 (Rv. 533337 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE O FOTOSTATICHE | Disconoscimento della conformità all'originale - Termini - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod.proc.civ. - Applicabilità - Conseguenze - Disconoscimento effettuato per la prima volta nel giudizio di appello - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533337-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE O FOTOSTATICHE

L'esplicito disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica o fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo, è sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., e deve, pertanto, essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente inammissibilità della relativa proposizione per la prima volta in appello qualora la copia risulti già prodotta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)