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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 21133 del 10/10/2007 (Rv. 599702 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Morte della parte e dell'unico difensore - Notifica dell'avviso di udienza agli eredi - Irrilevanza - Fondamento - Effetti - Rinvio a nuovo ruolo della causa rinnovo della notifica alla parte personalmente - Necessità - Presso la cancelleria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599702-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, la notifica dell'avviso di udienza effettuata agli eredi nel luogo di residenza del ricorrente deceduto, sulla scorta della dichiarazione del difensore del resistente, secondo cui sia la parte sia il difensore erano deceduti, è priva di rilevanza processuale: quanto alla parte, perchè il decesso non dà luogo all'interruzione del giudizio di cassazione, quanto al difensore, trattandosi di una mera dichiarazione informale di una delle parti (Nella specie la S.C., rilevando l'irritualità della notifica, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, ordinando il rinnovo della notificazione presso la Cancelleria, dell'avviso di udienza alla parte deceduta, risultando peraltro da apposita relata negativa che l'avvocato domiciliatario era trasferito altrove).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)