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Sez. 1, Sentenza n. 7694 del 31/03/2006 (Rv. 591262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decesso del domiciliatario sopravvenuta al deposito del ricorso - Rinvio a nuovo ruolo della causa e relativa comunicazione alla parte personalmente - Necessità - Esclusione - Fondamento - Comunicazione dell'avviso di udienza al difensore presso la cancelleria della Corte di cassazione - Ritualità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il principio secondo il quale alla morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, per consentirle la nomina del nuovo difensore, non trova applicazione nel caso di decesso del domiciliatario, poiché in tale ipotesi il difensore "extra districtum" ha avuto piena possibilità, da un lato, di contattare il domiciliatario in ogni momento, dall'altro, di essere informato dalla cancelleria a mezzo posta della fissazione dell'udienza. Pertanto, in siffatta ipotesi, è valida la comunicazione dell'avviso di udienza effettuata al difensore presso la cancelleria della Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)