Sez. L - , Sentenza n. 30032 del 13/10/2022 (Rv. 665830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità - Ricorso giudiziario per il riconoscimento della pensione di inabilità - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Tra la domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, previamente presentata, e quella di pensione di inabilità ex art. 2 della stessa legge non sussiste un rapporto di continenza in quanto, a differenza che nell'ipotesi inversa, nella prima non può ritenersi contenuta la seconda; ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, la domanda di pensione di inabilità formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi improponibile per mancanza della preventiva domanda amministrativa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)