Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29835 del 12/12/2017 (Rv. 647188 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI | Immobile destinato alla vendita ad operatori professionali - Spettanze dell'indennità - Esclusione - Immobile adibito ad attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio - Spettanza dell'indennità al conduttore - Condizioni - Criterio della prevalenza - Rilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI
L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978 non compete al conduttore cessato nei casi in cui l'attività di vendita sia avvenuta con operatori professionali e senza un contatto con il pubblico indifferenziato degli utenti e dei consumatori, con la conseguenza che, in caso di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e di vendita al minuto, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento può essere riconosciuto solo quando l'attività di vendita al minuto abbia rivestito carattere di prevalenza rispetto all'altra e sia stata svolta con modalità comportanti contatto diretto con il pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)