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Sez. 3, Sentenza n. 11896 del 24/11/1998 (Rv. 521053 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI | Immobile destinato alla vendita ad operatori professionali - Spettanze dell'indennità - Esclusione - Fattispecie in tema di locale destinato a produzione artigianale e vendita all'ingrosso dei capi prodotti.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521053-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI

L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 35 della legge n. 392 del 1978 non compete al conduttore cessato nei casi in cui l'attività non abbia, in termini di prevalenza, un contatto con il pubblico indifferenziato degli utenti e dei consumatori, ma con operatori professionali (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva negato l'indennità per la perdita dell'avviamento in un caso in cui nell'immobile locato era svolta attività di produzione artigianale e di vendita all'ingrosso dei capi prodotti).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)