Sez. L, Sentenza n. 5575 del 28/11/1978 (Rv. 395353 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE - POTERE CERTIFICATIVO - CONDIZIONI - ATTESTATO RILASCIATO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI ATTRIBUZIONE PER LEGGE DEL PREDETTO POTERE - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CERTIFICATO DI UN ORDINE FORENSE RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DI UN PROFESSIONISTA NELL'ALBO PER LE MAGISTRATURE SUPERIORI).*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE - POTERE CERTIFICATIVO - CONDIZIONI - ATTESTATO RILASCIATO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI ATTRIBUZIONE PER LEGGE DEL PREDETTO POTERE - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CERTIFICATO DI UN ORDINE FORENSE RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DI UN PROFESSIONISTA NELL'ALBO PER LE MAGISTRATURE SUPERIORI).*
Il potere certificativo e espressione di una funzione pubblica e, come tale, puo avere luogo sempre e soltanto in ipotesi tassativamente indicate, in quanto il principio di legalita della Azione amministrativa implica che nessuna posizione di preminenza e di favore spetti all'amministrazione, se non in virtu di una disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva.Pertanto, ad un attestato rilasciato da un consiglio dell'ordine forense, al di fuori delle ipotesi in cui la legge attribuisce a tale consiglio un potere certificativo, non puo riconoscersi valore di atto pubblico, potendo le dichiarazioni in esso contenute valere soltanto come elemento presuntivo di convincimento. (nella specie, si trattava di un certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine forense di Palermo attestante che un professionista "avendo provato l'effettivo e continuo Esercizio per sei anni della professione forense, quale procuratore legale, nel 1932 venne iscritto nell'albo degli avvocati e poi, nel 1950, avendo ancora provato l'Esercizio dell'Avvocatura ad alto livello, e sempre continuo, per diciotto anni, veniva iscritto nell'albo per le magistrature superiori"). (V 4010/75, mass n 378304).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 10, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 32, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 39, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)