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Sez. U, Sentenza n. 10927 del 20/10/1995 (Rv. 494296 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente non sanitario di U.S.L. - Compenso preteso per attività definite libero-professionale - Divieto per i pubblici impiegati di esercizio di attività libero professionali - Conseguenze - Controversie relative a detto compenso - Devoluzione al giudice amministrativa..
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494296-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie inerenti al compenso preteso dal dipendente non sanitario di una unità sanitaria locale (nella specie, fisico collaboratore) per attività svolte in favore di detta amministrazione e dallo stesso qualificate come attività libero-professionali non possono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ma sono assoggettate a quella esclusiva del giudice amministrativo, atteso che ai dipendenti non medici delle U.S.L., ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), è applicabile la norma di cui all'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che dispone per i pubblici degli impiegati civili dello Stato) che dispone per i pubblici impiegati un generale divieto di esercizio di attività libero-professionali in concomitanza con il rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)