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Sez. U, Sentenza n. 5855 del 16/06/1994 (Rv. 487101 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Personale dipendente - In genere | Iscrizione all'albo dei periti industriali - Divieto - Autorizzazione, da parte della U.S.L. di appartenenza, dello svolgimento di una mera attività di consulenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487101-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Personale dipendente - In genere

I dipendenti delle unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), il d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non possa esercitare (fra l'altro) alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei periti industriali, giusta la previsione dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, non rilevando il contrario la possibilità di autorizzazione, da parte della U.S.L. dalla quale il perito dipende ed ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 270 del 1987, dello svolgimento di una mera attività di consulenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)