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Sez. U, Sentenza n. 12589 del 22/11/1991 (Rv. 474752 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - In genere | Iscrizione di ipoteca in favore dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Disposizioni dell'art. 680 cod. proc. civ. sulla convalida del sequestro - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'art. 27 della legge n. 4 del 1929 - Operatività - Azione di nullità dell'iscrizione - Legittimazione - Questioni relative al rapporto tributario - Inammissibilità - Mancata emissione dell'atto impositivo o impugnazione dello stesso, con esito positivo da parte del contribuente - Inefficacia dell'ipoteca.
Stato
decisa il 1991-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474752-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - In genere

Con riguardo all'iscrizione di ipoteca in favore dell' Amministrazione finanziaria, che l'art. 26 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 prevede, con funzione cautelare, sulla sola base di processo verbale di costatazione d'infrazione di competenza dell'intendente di finanza, e quindi anche in un momento anteriore alla formazione del titolo del credito, purché sussistano i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non sono invocabili le disposizioni dell'art. 680 cod. proc. civ., sulla convalida del sequestro, ma trova applicazione la specifica disciplina dell'art. 27 della citata legge, secondo cui detta iscrizione può essere impugnata per nullità da ogni interessato, con esclusivo riferimento però alla sussistenza dei menzionati presupposti e senza possibilità di introdurre nel relativo procedimento questioni sul rapporto tributario. Peraltro, indipendentemente da tale impugnazione, l'efficacia dell'ipoteca segue le sorti del giudizio di merito, e, pertanto, viene meno se l'Amministrazione non emetta l'atto impositivo nel termine di decadenza all'uopo concessole, ovvero se il contribuente impugni con esito vittorioso tale atto davanti al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)