Codice di procedura civile
Testo vigente
Sezione II. Del sequestro
Art. 670 Sequestro giudiziario
1. Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Art. 671 Sequestro conservativo
1. Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art. 672
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 673
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 674
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 675 Termine d'efficacia del provvedimento
1. Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Art. 676 Custodia nel caso di sequestro giudiziario
1. Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
2. Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
3. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Art. 677 Esecuzione del sequestro giudiziario
1. Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
2. L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
3. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
4. Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.
Art. 678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
1. Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obbligh).67728890
2. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
3. Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.
Art. 679 Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
1. Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
2. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Art. 680
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353677072
Art. 681
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 682
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 683
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 684 Revoca del sequestro
1. Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili
1. In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
2. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
2. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Art. 687 Casi speciali di sequestro
1. Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
Sezione III. Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto
Art. 688 Forma dell'istanza
1. La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.8890
2. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.6772
Art. 689
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 690
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772