Sez. 1, Sentenza n. 13487 del 16/09/2002 (Rv. 557405 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Causa non dichiarata urgente - Fissazione nel periodo feriale - Nullità dell'attività svolta - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a procedimento conseguente a reclamo ex art. 26 legge fall..
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel periodo feriale, deve ritenersi affetta da nullità anche nei procedimenti in camera di consiglio di carattere contenzioso, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte nel processo; tale nullità non si verifica solo qualora le parti si siano costituite senza formulare contestazioni, ovvero quando nell'iter procedimentale i diritti delle parti stesse non risultino comunque pregiudicati in concreto (fattispecie relativa procedimento conseguente a reclamo ex art. 26 legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)