Sez. 1, Sentenza n. 2978 del 26/03/1994 (Rv. 485936 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Causa non dichiarata urgente - Fissazione nel periodo feriale - Nullità dell'attività svolta - Ammissibilità - Condizioni - Mera comparizione innanzi al giudice di una o più parti in periodo non consentito - Conseguenze.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
La fissazione di una causa, non dichiarata urgente, nel periodo feriale, in tanto determina la nullità dell'attività svolta in quanto, in quanto, in conseguenza di quella trattazione, risultino pregiudicati i diritti di difesa delle parti, siccome tutelati da specifiche disposizioni. In ogni caso, la mera comparizione innanzi al giudice di una o più parti, in periodo non consentito, non determina effetti pregiudizievoli se la continuità dell'"iter" processuale è pienamente assicurata per tutte le parti, sicché ad esse sia riconosciuta, concretamente, la potenzialità difensiva che avrebbero avuto se la trattazione fosse stata ritualmente fissata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)