Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 26/05/1987 (Rv. 453356 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA CON TRASFERIMENTO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA EX ART. 1 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA IN NOME DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - AMMISSIBILITÀ - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'INVIO DELLA RELATIVA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA CON TRASFERIMENTO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA EX ART. 1 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA IN NOME DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - AMMISSIBILITÀ - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'INVIO DELLA RELATIVA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e di natanti qualora - in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice - venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del suo portafoglio ad altra impresa secondo la previsione dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con modificazioni in legge 24 novembre 1978 n. 738) nel giudizio stesso che è ancora proseguibile deve ritenersi ammissibile anche in grado d'appello non solo l'intervento necessario ma pure la chiamata in causa dell'impresa cessionaria in nome dell'INA (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada) senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento e del decorso del termine di sei mesi dall'inizio della relativa istanza prevista dall'art. 8 del citato decreto legge con riguardo alle diverse ipotesi della instaurazione ex novo del giudizio, atteso che, in tale situazione, analoga a quella contemplata dall'art. 25 legge 24 novembre 1969 n. 990 con riferimento all'impresa designata a norma del precedente art. 20, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso per effetto della quale il fondo di garanzia assume la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria. (Conf 113/86, mass n 443763; (Conf 2677/83, mass n 427568; (Conf 636/82, mass n 418400).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)