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Sez. U, Sentenza n. 636 del 03/02/1982 (Rv. 418400 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOPRAVVENIENZA PRIMA O DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - DIFFERENTI CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418400-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOPRAVVENIENZA PRIMA O DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - DIFFERENTI CONSEGUENZE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1969, mentre, da una parte, comporta che l'Azione risarcitoria, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno, in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del Commissario liquidatore, non osta, d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato (o dall'assicurato) nei confronti dell'impresa assicuratrice "in bonis", a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza che è opponibile alla suddetta impresa designata, entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 25, ma che opera, nei confronti dell'impresa in liquidazione, solo quale pronuncia di mero accertamento del credito, senza, pertanto, alcuna indebita interferenza del giudice ordinario nelle attribuzioni e nei poteri dell'autorità preposta alla liquidazione amministrativa. (V 2929/80, mass n 406666; (V 59/79, mass n 396086; (V 1314/71, mass n 351518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)