Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 04/02/2005 (Rv. 579042 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Ricongiungimento familiare - Straniero genitore di minore cittadino italiano e residente in Italia - Permesso di soggiorno - Condizioni - Coabitazione o convivenza con il minore - Necessità - Esclusione - Causa ostativa - Perdita della potestà genitoriale - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo. (Nella specie, il diniego del permesso di soggiorno era intervenuto in quanto l'istante rientrava tra i soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)