Sez. 1, Sentenza n. 12169 del 09/06/2005 (Rv. 581400 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Ricongiungimento del minore con il genitore - Presupposti - Vivenza "a carico" del genitore richiedente - Sufficienza - Titolarità della potestà sul minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di richiesta del visto per il figlio minore da parte di una cittadina del Regno del Marocco, 'ripudiatà dal coniuge, titolare della potestà esclusiva in base al diritto di detto paese.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di disciplina dell'immigrazione, l'art. 29, comma primo, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, stabilendo che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i figli minori "a carico", prevede esclusivamente che il genitore che chieda il ricongiungimento sia quello che provvede al sostentamento, non anche che egli sia titolare della potestà, esclusiva o concorrente, sul figlio minore; pertanto, ai fini del rilascio del visto per l'ingresso in Italia, è necessario soltanto che il genitore che lo chiede offra sufficienti garanzie in ordine alla convivenza con il minore nel territorio italiano, alla disponibilità di un alloggio idoneo a questo fine ed alla titolarità di un reddito adeguato, non rilevando in contrario che titolare della potestà, quindi della rappresentanza legale del minore, in base al diritto del paese d'origine, sia il genitore che ivi ancora risiede, il quale non conviva con il minore, non provveda al suo sostentamento e abbia anche dato l'assenso all'espatrio del medesimo, dato che nel sistema della legge del minore, applicabile ai sensi dell'art. 36 della legge n. 218 del 1995, la titolarità esclusiva della potestà spettante ad un genitore non esclude che questi consenta alla convivenza del figlio con l'altro genitore, al quale in tal caso è delegato l'esercizio concreto della potestà (Fattispecie concernente il figlio minore di una cittadina del Regno del Marocco, 'ripudiatà dal marito, il quale, con l'atto di ripudio, ed in conformità della 'Moudawanà, e cioè del codice dello stato delle persone vigente in detto Regno, aveva escluso la moglie dalla tutela del minore, riservandola a se stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 31, Legge 31/05/1985 num. 218 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)