Sez. 1, Sentenza n. 37612 del 04/03/2016 Cc. (dep. 09/09/2016) Rv. 267604 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Provvedimento di dissequestro e restituzione del pubblico ministero - Procedimento penale ormai definito - Contestazioni - Giudice dell'esecuzione- Competenza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)