Sez. 1, Sentenza n. 23333 del 16/04/2014 Cc. (dep. 04/06/2014) Rv. 259918 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc.pen. - Assenza di formale controversia pendente in sede civile - Procedimento penale ormai definito - Natura interlocutoria del provvedimento di rimessione al giudice civile - Esclusione - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Sussistenza - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
È impugnabile con ricorso per Cassazione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)