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Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 16/11/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285833-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art. 274 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2023-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285833-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

In tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)