Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 16/11/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285833-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art. 274 cod. proc. pen.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
In tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)