diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5596 del 13/10/1999 Cc. (dep. 25/10/1999) Rv. 214496 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art.274 cod.proc.pen. - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214496-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'art.635, comma 1, cod.proc.pen., concede al giudice che ha disposto la revisione del processo, la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena, applicando, se del caso, una delle misure coercitive ivi previste. A quest'ultimo riguardo, anche se il vaglio delle esigenze cautelari - indubbio presupposto per l'applicazione di una delle misure previste dagli artt.281 e segg.cod.proc.pen. - deve essere più rigoroso, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, la relativa valutazione va condotta alla stregua dei criteri enunciati dall'art.274 cod.proc.pen., essendo questo l'unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema. (Nella specie in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva disposto la liberazione dei condannati con applicazione peraltro dell'obbligo di dimora e di presentazione periodica alla autorità di P.S. unitamente al divieto di espatrio, ritenendo viziata la motivazione essenzialmente per essere stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante la precedente costituzione in carcere dei condannati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 635 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)