Sez. L, Sentenza n. 7593 del 15/05/2003 (Rv. 563135 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Contratto di assicurazione per la manleva del datore di lavoro da quanto dovuto ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Individuazione della volontà delle parti circa l'oggetto della garanzia - Inclusione o meno delle somme dovute a titolo di danno biologico e danno morale - Accertamento del giudice di merito - Interpretazione del contenuto delle disposizioni richiamate dalle parti in relazione alla disciplina vigente al momento della stipula del contratto e alla conseguente sottrazione di tali danni alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno sottraendola alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)