Sez. L, Sentenza n. 2512 del 04/02/2013 (Rv. 625126 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Contratto di assicurazione per la manleva del datore di lavoro da quanto dovuto ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Individuazione della volontà delle parti circa l'oggetto della garanzia - Inclusione o meno delle somme dovute a titolo di danno biologico e danno morale - Accertamento del giudice di merito - Interpretazione ancorata alla disciplina vigente al momento della stipula del contratto - Conseguenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Nell'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, il fatto che le suddette norme, per il periodo sottratto "ratione temporis" al disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), escludono tali componenti del danno dalla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria e, conseguentemente, all'azione di rivalsa dell'INAIL verso il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)