Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 26/03/1999 (Rv. 524606 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri - Riferimento alle tariffe vigenti - Distinzioni al riguardo dei diritti di procuratore e degli onorari.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
I crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni e, quanto agli onorari di avvocato, in base alle tariffe vigenti nel momento conclusivo della opera professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)