Sez. 2, Sentenza n. 6224 del 29/04/2002 (Rv. 554044 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Natura - Debito di valuta - Risarcimento del danno da svalutazione monetaria - Presupposti.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera "ex" artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati o di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)