Sez. 3, Sentenza n. 5823 del 23/11/1985 (Rv. 443013 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - PIGNORABILITÀ A FAVORE DEL CREDITORE DELLO ENTE OSPEDALIERO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - PIGNORABILITÀ A FAVORE DEL CREDITORE DELLO ENTE OSPEDALIERO.*
Le Disposizioni della legge 17 agosto 1974 n. 386, recante norme per l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri e per il finanziamento dei relativi oneri, non ostano a che i correlativi crediti di tali enti ospedalieri possano essere oggetto di pignoramento e di assegnazione, su istanza ed in favore del creditore degli ospedali medesimi, secondo le norme del codice di rito sull'espropriazione presso terzi, a prescindere dalle norme amministrative che regolano l'impiego delle somme provenienti dai fondi indicati da tale legge e successive modificazioni. (Conf 5096/78, mass n 394857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)