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Sez. 3, Sentenza n. 5823 del 23/11/1985 (Rv. 443013 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - PIGNORABILITÀ A FAVORE DEL CREDITORE DELLO ENTE OSPEDALIERO.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443013-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - PIGNORABILITÀ A FAVORE DEL CREDITORE DELLO ENTE OSPEDALIERO.*

Le Disposizioni della legge 17 agosto 1974 n. 386, recante norme per l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri e per il finanziamento dei relativi oneri, non ostano a che i correlativi crediti di tali enti ospedalieri possano essere oggetto di pignoramento e di assegnazione, su istanza ed in favore del creditore degli ospedali medesimi, secondo le norme del codice di rito sull'espropriazione presso terzi, a prescindere dalle norme amministrative che regolano l'impiego delle somme provenienti dai fondi indicati da tale legge e successive modificazioni. (Conf 5096/78, mass n 394857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)