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Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 10/07/1986 (Rv. 447245 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - SU CREDITI PER RETTA DI DEGENZA DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447245-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - SU CREDITI PER RETTA DI DEGENZA DEGLI ENTI OSPEDALIERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché l'art. 2740 cod. civ. fissa la regola generale che le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge, le somme di danaro ed i crediti dello stato e degli altri enti pubblici sono esclusi dall'Azione esecutiva soltanto se una apposita disposizione di legge (od un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati pubblici servizi, restando insufficiente - a tal fine - la mera iscrizione nel bilancio preventivo dello stato o degli enti pubblici. Consegue che i crediti per rette di degenza degli enti ospedalieri nei confronti degli enti mutualistici, anche se costituiscono la base del bilancio ospedaliero, non assumono per ciò solo carattere di indisponibilità, mancando sia a termini della legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli enti ospedalieri e la relativa assistenza, che della legge 17 agosto 1974 n. 386 (e successive modificazioni), recante norme per l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici verso gli enti ospedalieri, ogni particolare vincolo di destinazione, e sono pertanto passibili di espropriazione da parte di creditori dell'ente ospedaliero. (V 5823/85, mass n 443013; (V 5096/78, mass n 394857).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 32, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)