Sez. U, Sentenza n. 447 del 25/02/1970 (Rv. 345437 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESTREMI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - PER IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESTREMI.*
Il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilita della domanda si verifica quando la situazione dedotta da colui che agisce in giudizio, per difetto di una norma che la tuteli resti al di fuori del campo giuridico e non sia quindi, neppure in astratto, configurabile ne come diritto soggettivo perfetto, ne come interesse legittimo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)