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Sez. U, Sentenza n. 867 del 29/03/1973 (Rv. 363185 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCANZA DI NORMA GIURIDICA - NECESSITA - FATTISPECIE (ENEL).*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363185-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCANZA DI NORMA GIURIDICA - NECESSITA - FATTISPECIE (ENEL).*

L'improponibilita assoluta della domanda per difetto di potere giurisdizionale di qualsiasi giudice ricorre soltanto quando la situazione addotta non sia riconducibile ad alcuna disciplina normativa e renda pertanto non configurabile neppure in astratto un diritto soggettivo od un interesse legittimo. (nella specie, le su hanno escluso che il diniego, da parte dello ENEL, di essere succeduto in un rapporto tributario facente capo originariamente ad una societa elettrica nazionalizzata profilasse una questione di improponibilita assoluta della domanda). (Conf 447/70, mass n 345437; 343/70, mass n 345239; (V 291/71, mass n 349774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)