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Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 17/11/2016 Ud. (dep. 28/02/2017) Rv. 269277 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Annullamento della sentenza d'appello per ragioni processuali - Giudizio di rinvio - Oggetto del divieto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269277-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione sostanziale. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di dieci anni di reclusione, mentre quella d'appello, che la aveva ridotta ad anni sei e mesi sei, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in relazione alla mancata nomina dell'interprete. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la nuova condanna dell'imputato, in sede di rinvio, alla pena di anni dieci di reclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)