Sez. 6, Sentenza n. 5505 del 14/04/1999 Ud. (dep. 29/04/1999) Rv. 213685 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in pejus" - Valutazione - Sentenza emessa dal giudice di rinvio - Raffronto rispetto a precedenza sentenza emessa in sede di rinvio - Legittimità - Esclusione - Raffronto tra la seconda sentenza emessa in sede di rinvio e la sentenza di primo grado - Necessità - Fattispecie in tema di non menzione della condanna.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il divieto di "reformatio in pejus" vige nei rapporti tra il processo di primo grado e quello di appello, ma non nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della Corte di cassazione. (Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che erroneamente, con la seconda decisione emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, non si era concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso, invece, con la prima sentenza della corte d'appello in sede di rinvio, definitivamente annullata. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, va fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado, escludendo - nella fattispecie - la violazione del principio del divieto di "reformatio in pejus", non essendo stato riconosciuto da quest'ultima sentenza il beneficio della non menzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)