Sez. L, Sentenza n. 1676 del 10/04/1978 (Rv. 391083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESAME DEGLI ELEMENTI RILEVATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE COME NON PRESI IN ESAME - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESAME DEGLI ELEMENTI RILEVATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE COME NON PRESI IN ESAME - NECESSITA.*
Nell'ipotesi di Cassazione per vizi di motivazione, il giudice di rinvio, nell'Esercizio dei suoi ampi poteri di riesame delle risultanze processuali e di libera valutazione dei fatti di causa, al fine della soluzione delle questioni a lui rimesse, non puo astenersi dal prendere in considerazione quegli elementi dei quali la suprema Corte abbia rilevato l'omesso esame, emettendo pronuncia di annullamento in relazione alla loro potenziale decisivita per una diversa definizione della controversia. (V 2297/76, mass n 381095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)