Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 18/06/1976 (Rv. 381095 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - LIMITI DEI POTERI - RIESAME DELLE QUESTIONI OGGETTO DELLA CASSAZIONE E DI QUELLE DIPENDENTI E VALUTAZIONE DEI PUNTI IDONEI A GIUSTIFICARE UNA DECISIONE DIVERSA - VALUTAZIONE DEI FATTI - ASSENZA DEI LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - LIMITI DEI POTERI - RIESAME DELLE QUESTIONI OGGETTO DELLA CASSAZIONE E DI QUELLE DIPENDENTI E VALUTAZIONE DEI PUNTI IDONEI A GIUSTIFICARE UNA DECISIONE DIVERSA - VALUTAZIONE DEI FATTI - ASSENZA DEI LIMITI.*
Quando la Cassazione di una sentenza sia stata pronunciata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il giudice di rinvio deve limitarsi al riesame delle questioni in ordine alle quali il rinvio sia stato disposto, nonche di quelle da esse dipendenti, e deve valutare quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa da quella impugnata, salvo il suo potere di valutare liberamente i fatti di causa, ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo, adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di Cassazione. (V 1948/72, mass n 359051; (V 1843/70, mass n 347829; (V 101/70, mass n 344800; (V 637/66, mass n 321264).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)