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Sez. 4, Sentenza n. 63 del 08/06/1972 Ud. (dep. 04/01/1973) Rv. 122884 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RIFUSIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122884-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RIFUSIONE DELLE SPESE ALLA PARTE CIVILE - CONDIZIONE.*

La rifusione delle spese alla parte civile nel giudizio di impugnazione va posta in relazione col principio della soccombenza e con l'interesse che la parte civile ha di resistere al gravame. Pertanto, quando la parte civile, intervenuta nel giudizio di impugnazione per contrastare le questioni sollevate dall'imputato in ordine alla sua responsabilita penale, riesca ad ottenere un esito favorevole, nel senso che l'esito del giudizio di impugnazione non pregiudichi la sua possibilita di Esercizio dell'Azione civile, l'imputato, data la sua soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)