diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8241 del 01/08/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170474 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE DENSITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170474-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE DENSITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio anche nell'ipotesi del tentativo. In tal caso, ai fini della concessione della attenuante il giudice, tenendo conto anche degli elementi prospettati dall'imputato - sul quale, peraltro, non grava in proposito alcun Onere probatorio - deve avere riguardo alle concrete modalità e dell'Azione rimasta incompiuta o improduttiva di eventi e di tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediata alla persona offesa un danno di speciale tenuità.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)