Sez. 1, Sentenza n. 3154 del 24/02/1986 Ud. (dep. 24/04/1986) Rv. 172522 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TENTATA RAPINA - CONCEDIBILITÀ IN ASTRATTO - ESCLUSIONE - DINIEGO - OMESSA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TENTATA RAPINA - CONCEDIBILITÀ IN ASTRATTO - ESCLUSIONE - DINIEGO - OMESSA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché - anche a voler optare per la tesi della compatibilità della predetta attenuante col delitto tentato - le modalità del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuità e cioè "lievissimo". (V mass n 171004; (V mass n 170474; (V mass n 167797; (V mass n 161674).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)