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Sez. 1, Sentenza n. 684 del 12/03/1973 (Rv. 362842 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - STIPENDIATO O SALARIATO DA UN ENTE SOGGETTO ALLA VIGILANZA DEL COMUNE - INELEGGIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362842-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - STIPENDIATO O SALARIATO DA UN ENTE SOGGETTO ALLA VIGILANZA DEL COMUNE - INELEGGIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

In relazione al principio secondo cui il soggetto investito della funzione di controllo non deve identificarsi con il soggetto controllato, ed ai fini di ritenere la sussistenza di una ipotesi di ineleggibilita ai sensi dell'art 15 n 3 sopra citato, non e sufficiente l'appartenenza del soggetto (in qualita di stipendiato o salariato) ad un ente soggetto alla vigilanza dell'autorita comunale, ma e necessario che al dipendente dell'ente risultino conferite - indipendentemente dalla qualifica formale - mansioni tali da attribuirgli la rappresentanza esterna dell'ente o la responsabilita per la sua attivita, anche limitatamente ad un solo settore o servizio. (nella specie, e stata esclusa la suddetta ineleggibilita per un impiegato contabile dell' ENEL, in quanto soggetto a direttive e controlli di funzionari superiori del medesimo ente). (V 3571/71, mass n 355265; 1143/71, mass n 351248).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)