Sez. 5 - , Ordinanza n. 16067 del 09/06/2021 (Rv. 661471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Distacco di personale da società controllante a società controllata - Elementi costitutivi - Imponibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IVA, il mero distacco di personale dalla società controllante a quella controllata - fondato su un interesse proprio del datore di lavoro, sulla temporaneità dell'impiego e sulla titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante - quanto agli importi maturati in favore della controllante, non concorre alla formazione della base imponibile. (Fattispecie in cui la C.T.R. - con giudizio ritenuto congruo e corretto dalla S.C. - ha accertato l'insussistenza del distacco di dipendenti dalla controllante presso la controllata, qualificando il rapporto come contratto di appalto tra le società, caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire i servizi da parte dell'appaltatore-controllante, che aveva il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e che si era assunta il rischio d'impresa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)