Sez. L, Sentenza n. 4591 del 03/11/1989 (Rv. 464038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO - CARATTERE ESCLUSIVO - ESTENSIONE AL CASO DI OMESSA INDICAZIONE DEL DOMICILIO SUL CERTIFICATO DI MALATTIA TRASMESSO ALL'I.N.P.S. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO - CARATTERE ESCLUSIVO - ESTENSIONE AL CASO DI OMESSA INDICAZIONE DEL DOMICILIO SUL CERTIFICATO DI MALATTIA TRASMESSO ALL'I.N.P.S. - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
La disposizione del quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevede la sanzione della perdita del trattamento economico di malattia con esclusivo riferimento alla ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo, è insuscettibile d'interpretazione analogica, in quanto norma limitatrice di diritto del lavoratore e, pertanto, non è applicabile nel caso in cui il lavoratore medesimo abbia omesso di indicare il proprio domicilio nel certificato di malattia trasmesso all'i.N.P.S.. (nella specie, la suprema Corte, affermando il principio suesposto, ha peraltro rilevato di non poter esaminare, per i limiti derivanti dalla formulazione del motivo di ricorso, la questione della sussistenza o meno di un Obbligo del lavoratore all'indicazione predetta). (V 78/88, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)