Sez. L, Sentenza n. 9677 del 16/11/1994 (Rv. 488640 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Erronea indicazione del proprio domicilio da parte dell'assicurato nella certificazione medica - Diritto all'indennità di malattia - Perdita - Carattere materiale o involontario dell'errore - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In materia di assenza per malattia, l'erronea indicazione da parte dell'assicurata del proprio domicilio nella relativa certificazione medica trasmessa all'I.N.P.S., determina la perdita del diritto all'indennità di malattia, in quanto preclude l'espletamento della tempestiva visita di controllo che può essere compiuta solo nel luogo indicato nel certificato; né rileva che la falsa indicazione sia dipesa da un errore materiale o involontario, essendo sufficiente la colpa ad integrare l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)