Sez. 3, Ordinanza n. 14558 del 11/10/2002 (Rv. 557853 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Corte di cassazione - Denuncia di violazione di norme sostanziali o processuali diverse da quelle concernenti la competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La Corte di cassazione, adita con ricorso per regolamento di competenza, può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame ad ulteriori norme sostanziali o processuali, la cui violazione può essere denunciata con il ricorso ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)